Vernehmlassungen 2009

Sommario procedure di consultazione ed indagini 2009

12-2009: Ergänzung des Massnahmeplans zur Luftreinhaltung 2000/2015 (Kanton Bern)
Der Massnahmeplan zur Luftreinhaltung 2000/2015 des Kantons Bern hat sich bewährt. Der Stand der Technik bei der Begrenzung der Luftschadstoffemissionen hat sich in den letzten Jahren aber verändert. Die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern hat deshalb den Massnahmeplan mit fünf zusätzlichen Massnahmen ergänzt.

10-2009: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l’imposta sul valore aggiunto
L’adozione della nuova legge sull’imposta sul valore aggiunto, il 12 giugno 2009, ha permesso di raggiungere una tappa fondamentale verso la semplificazione dell’IVA. Questo obiettivo viene perseguito con l’emanazione della relativa ordinanza. La nuova ordinanza precisa le disposizioni legali in modo da migliorare ulteriormente la sicurezza giuridica e la trasparenza per i contribuenti. Inoltre, in alcuni punti essenziali, sostituisce le pubblicazioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC.

08-2009: Ordinanza sulla contrassegnazione delle automobili nouve con l'etichetta ambientale (Ordinanza sull'etichetta ambientale, OEA) 
L’attuale etichetta Energia per le automobili nuove sarà sostituita con una etichetta ambientale a partire dal agosto 2010. Le informazioni sono completate da indicazioni sull’impatto ambientale dei veicoli.

08-2009: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione
I punti centrali della revisione totale della LCA sono l’adeguamento del diritto del contratto d'assicurazione alle mutate circostanze e ai nuovi bisogni come pure l’attuazione di una protezione assicurativa ragionevole e realizzabile. L'avamprogetto provvede a instaurare un equilibrio tra gli obblighi dello stipulante, da un lato, e quelli dell’impresa di assicurazione, dall’altro.

07-2009: Modifiche dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione: requisiti minimi concernenti l'indoneità alla guida di conducenti dei veicoli a motore
Si tratta essenzialmente di aggiornare i requisiti medici minimi per condurre veicoli a motore nonché di integrare nell'ordinanza esigenze cognitive di base.

06-2009: Revisione della legge sul CO2, emissionio delle nouve automobili immatricolate in Svizzera (adozione mozione 07.3004)
In virtù della mozione CAPTE-CN (07.3004), il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) propone una revisione della legge sul CO2 per stabilire obiettivi vincolanti in materia di valori di emissioni di CO2 delle nuove automobili immatricolate in Svizzera. Il progetto si orienta agli obiettivi definiti dall’Unione europea.

06-2009: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP)
Queste ordinanze sono emanate in virtù delle leggi federali approvate dalle Camere federali il 20 marzo 2009 nell’ambito della Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP), che concernono in particolare l’equiparazione delle imprese di trasporto e lo sviluppo di riforme precedenti.

06-2009: Ordinanze per l'attuazione del progretto di legislazione sul traffico merci
le presenti ordinanze vengono emanate sulla base delle leggi federali e dei limiti di spesa approvati dal Parlamento il 19 dicembre 2008 nell’ambito del progetto di legislazione sul traffico merci; questi atti legislativi disciplinano in particolare lo sviluppo della politica di trasferimento del traffico merci dalla strada alla rotaia, prevedendo modifiche del diritto dei trasporti.

05-2009: Revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia della metrologia legale
L’ordinanza del 23 novembre 2005 sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (ordinanza sugli emolumenti di verificazione) (RS 941.298.1) stabilisce gli emolumenti riscossi dagli organi cantonali d’esecuzione competenti in materia di metrologia e dai laboratori di verificazione autorizzati a verificare gli strumenti di misurazione, come anche le devoluzioni ai cantoni e al METAS per i loro disborsi. Degli emolumenti di verificazione riscossi, i laboratori di verificazione e i servizi cantonali versano al METAS un importo a titolo di rimborso dei servizi resi per l’assistenza ordinaria. Nell’interesse di una regolamentazione trasparente e uniforma a livello nazionale per i prezzi degli emolumenti, le tariffe degli emolumenti sono stabilite dal Consiglio federale. L’indennità oraria per gli emolumenti riscossi in base al tempo impiegato come anche gli emolumenti corrispondenti per i singoli strumenti di verificazione non sono più stati adattati al rincaro dal 1999. La revisione parziale dell’ordinanza sugli emolumenti di verificazione prevede dunque una nuova clausola d’indicizzazione. Inoltre, le devoluzioni versate dai laboratori di verificazione all’ufficio federale sono indicate in modo uniformo in percentuale, rispettivamente in importo per cento.

04-2009: Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LID)
Il numero unico d’identificazione delle imprese (IDI) serve a identificare in maniera univoca le imprese e a migliorare lo scambio di informazioni nei processi amministrativi e statistici. Esso crea i presupposti per facilitare lo scambio elettronico di dati e serve a ridurre gli oneri amministrativi delle imprese. L’IDI rappresenta così la condizione generale per un ciberspazio economico sicuro e affidabile.

04-2009: Decreto federale concernente il programma per l'eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali e la liberazione del credit
La legge sul fondo infrastrutturale (LFIT) prevede lo stanziamento di 5,5 miliardi di franchi per l'eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali approvata. Nel presente progetto in consultazione il Consiglio federale illustra i tratti della rete viaria nazionale che, in futuro, non saranno più in grado di far fronte in modo accettabile al volume di traffico e propone un programma per l'eliminazione dei problemi di capacità. In aggiunta, il progetto mostra dove sarà necessario prevedere nuovi collegamenti viari per far fronte ai problemi di capacità della rete attuale delle strade nazionali. Inoltre, l'esecutivo avanza tre alternative in merito all'impostazione da dare all'adeguamento del decreto concernente la rete delle strade nazionali, proposto l'estate 2008. Infine, espone diverse prospettive di sviluppo del finanziamento speciale a favore del traffico stradale e propone una serie di approcci per evitare le prevedibili carenze di finanziamento.

04-2009: Decreto federale concernente la tappa die finanziamento 2011 - 2014 per il programma Traffico d'agglomerato
Nel quadriennio 2011 – 2014, 26 città e agglomerati svizzeri otterranno globalmente 1,5 miliardi di franchi per la realizzazione di misure atte a migliorare i propri sistemi di trasporto. La Confederazione si assumerà un’aliquota compresa tra il 30 - 40 per cento dei costi d’investimento previsti. La procedura di consultazione relativa al finanziamento dei programmi d’agglomerato durerà fino a metà aprile 2009.

03-2009: Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali OETV, ordinanzaconcernente l'approvazione del tipo di veicolo stradale OATV e ordinanza sulle norme della circolazione stradale ONC
In futuro i bambini dovranno essere meglio protetti a bordo di scuolabus e automobili. A tale scopo l'Ufficio federale delle strade (USTRA) propone di modificare le ordinanze sull’argomento. Un altro provvedimento, particolarmente rilevante per il traffico di linea nelle regioni di montagna, sarà l’aumento del limite di peso per l’utilizzo dei pneumatici spikes da 3,5 a 7,5 tonnellate.

03-2009: Revisione della legge sul CO2
Lo scopo della revisione della legge sul CO2 è quello di sviluppare ulteriormente la politica climatica per il periodo successivo al 2012. Al riguardo, il Consiglio federale propone due varianti: - la variante obiettivi «climatici vincolanti». pone l’accento sulle misure di riduzione nazionali e si allinea agli obiettivi climatici dell’Unione europea; - la variante «passi vincolanti verso la neutralità climatica» pone l’accento sulle misure di riduzione delle emissioni all’estero e prevede la compensazione integrale delle emissioni svizzere con l’acquisizione di certificati all’estero al più presto a partire dal 2030. Il Consiglio federale contrappone la revisione della legge sul CO2 come progetto indiretto all’iniziativa popolare «per un clima sano».

03-2009: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici
A seguito della prima modifica dell’ORRPChim decisa dal Consiglio federale il 15 di¬cembre 2006, nel diritto svizzero sono state integrate, sostanzialmente immutate, le mo¬difiche del diritto CE decise nella UE fino al giugno 2006. Nel frattempo, la CE ha deciso altre otto modifiche di direttive non ancora considerate nell’ORRPChim in vigore. Si tratta della riformulazione della direttiva CE 2006/66/CE relativa alle pile, di quattro deci¬sioni relative alla direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, una decisione per la modifica della direttiva sui veicoli 2000/53/CE e di due direttive sulla modifica della direttiva 76/769/CEE relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di ta¬lune sostanze e preparati pericolosi (perfluorottano sulfonati e strumenti di misurazione contenenti mercurio). Inoltre, nel regolamento (CE) numero 1494/2007 si stabiliscono i requisiti di etichettatura per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. Infine, sono scaduti i periodi di transizione per il lindano prescritti nel regolamento (CE) relativo agli inquinanti organici persistenti. Per prevenire l’insorgere sia di divergenze fra il diritto svizzero e quello in vigore nell’UE sia di ostacoli al commercio è pertanto necessario adeguare l’ORRPChim alle nuove disposizioni della CE. La seconda revisione dell’ORRPChim offre inoltre l’opportunità di introdurre nuove prescrizioni con cui gestire i prodotti contenenti catrame. Per il tenore di catrame ovvero di PAH dell'asfalto di demolizione che può essere permesso per la lavorazione a caldo vengono proposte due varianti. Desideriamo sapere dagli interessati a quale normativa si dovrebbe dare la preferenza.

03-2009: Via Sicura
Meno morti e meno feriti sulle strade svizzere: ecco l'obiettivo del programma d'intervento Via sicura che contiene circa 60 singoli provvedimenti atti a migliorare la sicurezza del traffico. Il dibattito verte inoltre su tre varianti di finanziamento, ognuna delle quali presenta un diverso grado di efficacia.

03-2009: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose
L’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ha introdotto nel 2007 un sistema standardizzato a livello internazionale che regola le limitazioni del trasporto di merci pericolose nelle gallerie. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2010, le regolamentazioni nazionali delle gallerie che divergono da tali disposizioni decadono, l’ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) e il relativo allegato 2 dovranno essere rivisti e l’ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) insieme all’allegato 2 dovranno essere adeguati alla nuova normativa internazionale.

02-2009: Iniziativa cantonale: Differenziazione dell'imposta sugli autoveicoli a livello federale
Per sostenere la politica energetica, climatica e ambientale della Confederazione, si auspica l’istituzione di incentivi finanziari a favore dell’acquisto di autoveicoli ad alta efficienza energetica e a basso livello di emissioni. Come strumento viene proposto un modello fondato su un bonus. Il modello andrà finanziato con un aumento dell’imposta federale sugli autoveicoli.

 

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