1. Situatione di partenza
I Cantoni sono competenti e responsabili per l’esecuzione dei controlli sui sistemi di ricupero dei vapori di benzina. Per questo scopo sono necessarie risorse di persnale e finanziarie. Come è ormai risaputo, si tratta di merce rara da ottenere. Per questo motivo l’UPSA ha probposta ai cantoni una priatizzazione dei controlli con un’organizzazione ad hoc: proposta che da più parti è stata spontaneamente sostenuta per i seguenti motivi: - scarico dei cantoni in un momento di ristrettezze di personale e finanziarie - applicatione unitaria dei disposti legislativi a livello svizzero - soluzione possibilmente favorevole dal profilo dei costi per il detentore della stazione di servizio.
2. Origine della collaborazione
Da una stretta collaborazione tra l’UPSA e il Cercl’Air, in particolare con i rappresentanti specialisti in materia del KIGA Bern e dell’AWEL Zürich è nato così un ispettorato. L’ispettorato si occupa di tutta l’amministrazione dei controlli mentre per le misurazioni in situ, lo stesso si avvale di ditte con le quali ha stipulato un contratto. L’ispettorato è a disposizione di tutti i cantoni e città che desiderano delegare o affidare, parzialmente o completamente, il comito dei controlli. L’ispettorato fa parte dell’UPSA, l’Associazione Professionale Svizzera dell’Automobile. Per circa 4100 membri dell’associazione è a disposizione a Berna un servizio centrale efficiente, che occupa circa 20 collaboratrici e collaboratori, dotato di un’infrastruttura molto moderna.
3. Situazione
Negli ultimi cinque/sei anni si sono tenuti colloqui intensi con praticamente tutti i cantoni e città toccati dal problema. Un’elenco riassuntivo sull’attuale situazione di partenariato tra l’ispettorato e l’ente pubblico si trova nella documentazione del corso. Contratti di collaborazione esistono oggi con le seguenti regioni: 17 cantoni (AG/BE/BL/BS/FR/GE/GR/LU/NW/SG/SH/TG/TI/VS/ZG/ZH) et 3 città : Berne*, Zurich* et Winterthur et con il Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) Alcuni cantoni hanno deciso di eseguire i controlli in propria regia, ma nel contempo di fare capo a ditte o persnale abilitato, partner dell’ispettorato UPSA per i distributori. Altri cantoni invece hanno deciso di non stipulare un contratto e di non delegar a privati il compito dei controlli. Dall’elenco riassuntivo menzionato si può evincere anche l’ammontare delle tasse previste dai singoli cantoni che hanno stipulato un contratto con l’UPSA; tassa riscossa dall’ispettorato presso i detentori delle stazioni di servizio.
4. Struttura dell’ispettorato UPSA per i distributori
Per la collaborazione devono essere date le seguenti condizioni quadro:
4.1 Contratto Cantone/Ispettorato per i distributori
I cantoni che hanno delegato il compito dei controlli all’UPSA, stipulano con l’associazione un relativo contratto e informano i gestori delle stazioni di servizio sulla delega. Dal canto suo, in occasione della prima richiesta di controllo, l’ispettorato si presenta presso il proprietario della stazione di servizio di controllo con una lettera accompagnatoria e un foglio informativo. Nel capitolo 6 della documentazione del corso sono riportati tutti i foglio informativi relativi alle singole regioni che hanno stipulato il contratto menzionato. Vogliate osservare come questi fogli non siano completamente uguali tra di loro viste le diverse esigenze fissate dai cantoni. Un altro esempio di federalismo svizzero! Ecco alcuni esempi: - Nel Cantone Soletta le stazioni di servizio con uno smercio minore di 100'000 litri devono dotarsi unicamente del sistema di ricupero dei vapori per la fase I. II sistema di ricupero viene in seguito collaudato. - Nel Cantone Grigioni la prima verifica può essere eseguita unicamente dalla ditta Lippuner. - Nei Cantoni Lucerna e Zugo le ditte che hanno eseguito i risanamenti non possono procedere alla prima verifica. - Nel Cantone Vallese tutte le prime verifiche devono essere preannunciate al Cantone. - ecc. Per i partner di misura non è così semplice tenere presente tutte queste diversità. Per questo motivo vengono redatti regolarmente dall’ispettorato dei bollettini informativi e degli elenchi riassuntivi che riportano gli ultimi sviluppi sull’argomento. Particolarmente importante è conoscere da parte vostra le diversità regionali. Non esitate dunque a chiedere periodicamente ai vostri superiori gli aggiornamenti della documentazione in vostro possesso.
4.2 Contratto Ispettorato UPSA per i distributori/ditta di misurazione
Chi vuole lavorare nelle regioni legate da un contratto con l’UPSA, deve stipulare a sua volta un contratto di collaborazione con l’UPSA valido per la regione interessata. Il contratto con l’UPSA non è importante solo per la regione con la quale è stato stipulato. Di fatto la maggior parte dei cantoni che hanno scelto una propria via, lavorano praticamente solo con i nostri partner contrattuali.
4.3 Esecuzione dei lavori solo da personale abilitato
Tutti i collaudi e i controlli periodici devono essere eseguiti unicamente da personale che ha conseguito il certificato UPSA (istruzione e superamento di un esame). Misurazioni effettuate da personale non abilitato (senza certificato) non le possiamo accettare.
4.4 Controlli secondo il capitolato d’onere e manuale dell’UFAFP
L’ispettorato mette a disposizione del personale abilitato e delle ditte di misurazione un capitolato d'nere nel quale viene precisato lo svolgimento da seguire per i controlli. Il capitolato -–assieme al manuale dell’UFAFP – è la base vincolante per l’esecuzione di tutti i controlli.
4.5 Chi lavora per chi ?
Nella documentazione del corso vi è l’elenco di tutte le ditte di misura autorizzate. Per noi è importante che al fronte – naturalmente presupposto un lavoro ineccepibile svolto dai nostri partner – ci sia una libertà di mercato corretta, in modo che il proprietario di una stazione di servizio possa scegliere il paratner che meglio gli aggrada (costi o altro).
4.6 Lo svolgimento è relativamente semplice
1. I partner cantonali informano periodicamente l’ispettorato sullo stato dei risnamenti presso le stazioni di servizio e sui collaudi da eseguire.
2. L’ispettorato informa i detentori delle stazioni di servizio sui loro doveri e sulle procedure dell’ispettorato, rispettivamente dei partner di misura. Per la richiesta dell’offerta a queste ditte, l’ispettorato mette a disposizione un formulario pratico.
3. I partner di misura si occupano in seguito con i detentori dei distributori degli incarichi e comandano, una volta ottenuto l’incarico, i protocolli di misura in base al numero d’identificazione delle stazioni.
4. L’ispettorato prepara tutti i formulari che invia ai partner di misura.
5. Il partner di misura esegue i controlli secondo il capitolato ed entro 7 giorni dall’esecuzione del controllo consegna all’ispettorato come pure al committente i rapporti di misura. Invia in seguito la fattura al detentore della stazione di servizio per il suo lavoro, per la tassa cantonale e per quella dell’ispettorato che attualmente è di Fr. 85.-- (IVA esclusa).
6. Trimestralmente l’ispettorato invia al partner di misura la fattura per gli importi incassati destinati all’ispettorato e al cantone. Questi importi sono in seguito girati al cantone e agli enti interessati.
Specialisti abiliatati al controllo del recupero dei vapori di benzina